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[1]Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire cento, i verbali di conciliazione sono esecutivi contro le parti.

[2]Se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire cento, od il valore sia indeterminato, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Testo in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1892-06-16;261~art12 · fonte del testo

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