Art. 12
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire cento, i verbali di conciliazione sono esecutivi contro le parti.
[2]Se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire cento, od il valore sia indeterminato, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.
Testo in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
