Art. 11
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[1]Per fissare la competenza saranno osservate, per quanto siano applicabili, le regole stabilite negli articoli 72, 73, 74 e 80 del codice di procedura civile.
[2]Quando il valore della causa non e' determinato dalla domanda, l'attore ha sempre il diritto di dichiarare, al fine di conservare la competenza del conciliatore, che in ogni caso s'intendera' circoscritta la sua domanda infra i limiti delle lire cento.
Testo in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
