Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 aprile 1892 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I depositi di danaro e di titoli di credito che, secondo le disposizioni vigenti, possono farsi presso le cancellerie giudiziarie, sono eseguiti direttamente dalle parti o dai loro procuratori, nella Cassa dei depositi e prestiti od in quelle di risparmio postali, secondo le norme stabilite dal regolamento.

[2]La polizza o ricevuta della Cassa suddetta si presenta in cancelleria e vale come deposito fatto nella medesima per tutti gli effetti legali.

[3]I depositi per concorrere agli incanti possono anche farsi nella cancelleria del tribunale, secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 25 aprile 1892 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1892-04-10;191~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari