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[1]I depositi di danaro e di titoli di credito che, secondo le disposizioni vigenti, possono farsi presso le cancellerie giudiziarie, sono eseguiti direttamente dalle parti o dai loro procuratori, nella Cassa dei depositi e prestiti od in quelle di risparmio postali, secondo le norme stabilite dal regolamento.
[2]La polizza o ricevuta della Cassa suddetta si presenta in cancelleria e vale come deposito fatto nella medesima per tutti gli effetti legali.
[3]I depositi per concorrere agli incanti possono anche farsi nella cancelleria del tribunale, secondo le disposizioni del codice di procedura civile.
Testo in vigore dal 25 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
