Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1892
Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 1892 al 16 dicembre 2009. 304 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: E' stabilita una tassa unica sulle sentenze in materia penale nelle seguenti misure:
tolto: 1° In caso di condanna alla pena degli arresti o dell'ammenda:
tolto: Sulle sentenze di pretore......L. 10 Di Tribunale in appello....... » 20 Di Tribunale in 1ª istanza..... » 25 Di Corte d'appello......... » 30 Di Corte d'assise.......... » 50
tolto: 2° In caso di condanna ad altre pene:
tolto: Sulle sentenze di pretore...... L. 30 Di Tribunale d'appello....... » 50 Di Tribunale in 1ª istanza..... » 60 Di Corte d'appello......... » 75 Di Corte d'assise.......... » 100
tolto: 3° In caso di rigetto o d'inammissibilita' del ricorso della parte privata sulle sentenze di Corte di cassazione, lire 25:
tolto: Nelle cause per reati d'azione privata la tassa unica nelle proporzioni come sopra stabilite e' a carico del querelante nei casi in cui esso e' tenuto al rimborso delle spese ai termini dell'art. 563 del Codice di procedura penale.
tolto: Questa tassa si aumenta della meta' se sono due i condannati da una sola sentenza, e si raddoppia quando siano tre o piu'; ed e' dovuta solidalmente da tutti i condannati per uno stesso reato.
tolto: Essa viene inscritta nei registri della cancelleria presso l'autorita' giudiziaria che pronunzio' in primo grado, e riscossa insieme alle spese processuali ed alle pene pecuniarie, se ve ne sieno, coi metodi stabiliti dalla legge 29 giugno 1882 n. 835.
tolto: Sono esenti da tassa le sentenze relative a contravvenzioni a regolamenti di semplice polizia locale, urbana e rurale, menzionate nell'art. 111 n. 6, della legge comunale e provinciale.
tolto: Finche' non sia diversamente provveduto ai funzionari delle cancellerie giudiziarie che procedono agli atti di esecuzione pel recupero delle tasse e spese processuali in materia penale, sara' devoluto il terzo dell'aggio competente ai ricevitori del registro per la riscossione delle tasse previste dal presente articolo. La quota di aggio sara' ripartita fra i funzionari di cancelleria nei modi da determinarsi per regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1892-04-10;191~art6 · fonte del testo
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