Art. 10
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[1]Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, verra' fissato il giorno in cui entrera' in vigore la presente legge e saranno stabilite le norme per l'esecuzione, con facolta' di sancire, per le contravvenzioni, multe da lire 10 a lire 100. 1
[2]Tali norme saranno piu' specialmente dirette a determinare:
- a)le modalita' da osservarsi per ottenere l'esenzione;
- b)le norme per la custodia degli spiriti e dei residui adulterati fino al momento dell'effettivo impiego;
[3]nonche' per la tenuta dei relativi registri, e per la reintegrazione della differenza fra la quantita' segnata dal misuratore e quella presentata per l'adulterazione;
- c)i diritti e le facolta' dell'Amministrazione per l'esercizio della vigilanza sui locali in cui si trovano spiriti o residui adulterati e per le perquisizioni;
- d)i vincoli per il trasporto e il deposito degli spiriti adulterati, in conformita' agli articoli 12 e 13 della leggo (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26, con facolta' di estendere i detti vincoli alle bevande alcooliche, e di stabilire le condizioni dei recipienti e speciali contrassegni per gli spiriti puri, por quelli adulterati e per le bevande alcooliche;
- e)gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di legittimazione e le condizioni per la validita' di tali bollate;
- f)la procedura per le contravvenzioni per la riscossione delle tasse e delle multe, e le norme per la ripartizione di queste ultime;
- g)le disposizioni in genere atte a rimuovere i pericoli di frodo alla Finanza;
- h)le disposizioni adatte per regolare, a titolo transitorio, il trattamento per gli alcools e i residui della rettificazione che fossero giacenti, nei depositi vincolati, al momento della pubblicazione della presente legge.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 22 marzo 1903.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Zanardelli. Carcano. G. Baccelli. Di Broglio.
[8]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 28 giugno 1903, n. 278
1Il Regio Decreto 28 giugno 1903, n. 278 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La suddetta legge del 22 marzo 1903, n. 152 e il regolamento per la sua esecuzione, entreranno in vigore il giorno 16 luglio 1903".
Testo in vigore dal 16 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
