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[1]Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, verra' fissato il giorno in cui entrera' in vigore la presente legge e saranno stabilite le norme per l'esecuzione, con facolta' di sancire, per le contravvenzioni, multe da lire 10 a lire 100.

[2]Tali norme saranno piu' specialmente dirette a determinare:

  • a)le modalita' da osservarsi per ottenere l'esenzione;
  • b)le norme per la custodia degli spiriti e dei residui adulterati fino al momento dell'effettivo impiego;

[3]nonche' per la tenuta dei relativi registri, e per la reintegrazione della differenza fra la quantita' segnata dal misuratore e quella presentata per l'adulterazione;

  • c)i diritti e le facolta' dell'Amministrazione per l'esercizio della vigilanza sui locali in cui si trovano spiriti o residui adulterati e per le perquisizioni;
  • d)i vincoli per il trasporto e il deposito degli spiriti adulterati, in conformita' agli articoli 12 e 13 della leggo (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26, con facolta' di estendere i detti vincoli alle bevande alcooliche, e di stabilire le condizioni dei recipienti e speciali contrassegni per gli spiriti puri, por quelli adulterati e per le bevande alcooliche;
  • e)gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di legittimazione e le condizioni per la validita' di tali bollate;
  • f)la procedura per le contravvenzioni per la riscossione delle tasse e delle multe, e le norme per la ripartizione di queste ultime;
  • g)le disposizioni in genere atte a rimuovere i pericoli di frodo alla Finanza;
  • h)le disposizioni adatte per regolare, a titolo transitorio, il trattamento per gli alcools e i residui della rettificazione che fossero giacenti, nei depositi vincolati, al momento della pubblicazione della presente legge.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 22 marzo 1903.

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]Zanardelli. Carcano. G. Baccelli. Di Broglio.

[8]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

Testo in vigore dal 2 maggio 1903 al 16 luglio 1903

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-03-22;152~art10 · fonte del testo

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