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E' elettore ed eleggibile ai Consiglio regionale chi e' iscritto nelle liste elettorali della Regione. L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti. I casi di ineleggibilita' e gli altri casi di incompatibilita' sono stabiliti con legge dello Stato.
Testo in vigore dal 9 marzo 1948 al 16 febbraio 2001
