Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001. Leggi il testo vigente →

Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, puo' formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento. I progetti sono inviati, dal Presidente della Giunta regionale, al Governo per la presentazione alle Camere. Il Consiglio regionale puo' anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art26 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari