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L'avanzamento al grado di brigadiere ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianita', seguendo l'ordine di ruolo. All'avanzamento sono ammessi i vicebrigadieri in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75 e con almeno tre anni di anzianita' di grado, i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, classifica non inferiore a buono con tre, non abbiano riportato, nei due anni precedenti lo scrutinio, punizione di rigore o altre piu' gravi e non si trovino sottoposti ad esperimento. La promozione e' conferita con decreto del Ministro, previo giudizio di idoneita' della Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.

Testo in vigore dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art90 · fonte del testo

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