Titolo IX – Avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente od in ferma volontaria o in rafferma
- Capo I – Disposizioni generali.Art. 75 · 1 articolo
- Capo II – Conferimento del grado di vicebrigadiere.Artt. 76–89 · 15 articoli
- Capo III – Avanzamento al grado di brigadiere.Art. 90 · 1 articolo
- Capo IV – Avanzamento ai gradi di marescialloArtt. 91–101 · 13 articoli