Limitatamente al primo concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, indetto successivamente alla entrata in vigore della presente legge, nessun limite di eta' e' richiesto per l'ammissione al concorso medesimo nei riguardi degli appuntati e delle guardie di detto Corpo che non poterono partecipare ad alcuno dei precedenti concorsi per lo stesso grado per aver superato l'eta' richiesta. La disposizione della presente legge e' applicabile anche alle guardie e guardie scelte appartenenti al Corpo degli agenti di custodia che si trovino in analoghe condizioni.

Testo vigente dal 10 giugno 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-05-22;343~artunico · fonte del testo

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