Il sottufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguita una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed e' collocato, a seconda della idoneita', nella riserva o in congedo assoluto dal giorno il cui gli e' concessa la pensione o l'assegno. Il sottufficiale puo', a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi l'idoneita' al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneita' e' accertata dal collegio medico-legale. Il sottufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sara' riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi piu' di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di eta'. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente il sottufficiale sara' considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennita', in aspettativa per infermita' proveniente da causa di servizio. Al sottufficiale, che per aver superato i limiti di cui al precedente comma non possa ottenere la riammissione, si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 27 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art30 · fonte del testo

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