Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in servizio continuativo che, per effetto di ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ha conseguito una pensione vitalizia o assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio continuativo, salvo il disposto del comma successivo ed e' collocato, a seconda dell'idoneita', in congedo o in congedo assoluto dal giorno in cui gli e' concessa la pensione o l'assegno. Il militare, puo', a domanda, continuare a rimanere in servizio continuativo qualora conservi la idoneita' al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della, pensione o assegno rinnovabile. L'idoneita' e' accertata dal Collegio medico legale. Il militare che e' cessato dal servizio continuativo ai sensi del, primo comma del presente articolo ed al quale e' in seguito soppressa la pensione vitalizia o non e' rinnovato l'assegno, e' riammesso in servizio continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non sono trascorsi piu' di due anni dalla cessazione dal servizio continuativo o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio continuativo, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di eta'. Per il periodo trascorso fuori dal servizio continuativo il militare e' considerato, ai soli effetti della posizione, di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennita', in aspettativa per infermita' proveniente da causa di servizio. Al militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma non puo' ottenere la riammissione, si applicano a seconda della durata del servizio le disposizioni dell'articolo 18 della presente legge a decorrere dal giorno successivo a quello della soppressione della pensione vitalizia o della scadenza dell'assegno rinnovabile.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art21 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari