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[1]Le norme relative agli uffici di collocamento e le modalita' per l'arruolamento individuale della gente dell'aria sulla base degli albi, della matricola e dei registri sono stabilite dal regolamento.
[2]Nel caso che, all'estero, sia indispensabile sostituire parte dell'equipaggio, i relativi contratti di arruolamento devono essere stipulati con l'autorizzazione dell'autorita' consolare, e soltanto per la rimanente parte del viaggio fino al ritorno dell'aeromobile nel primo aeroporto italiano, nel caso che il personale arruolato sia straniero. Detto personale deve essere munito dei brevetti di abilitazione previsti dalle convenzioni internazionali, o, in difetto, di brevetti validi, secondo la ((legge nazionale dell'arruolato)).
Testo in vigore dal 4 giugno 1936 al 22 maggio 1998
