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[1]Il personale di comando e di pilotaggio e' inscritto in apposito albo.
[2]La gente dell'aria di prima categoria, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1, ((...)) e' inscritta in apposite matricole.
[3]La gente dell'aria di seconda categoria, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1, inscritta separatamente in appositi registri.
[4]Le norme per la compilazione dell'albo, delle matricole e dei registri, di cui ai precedenti comma, sono stabilite con Regio decreto emanato su proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le corporazioni.
Testo in vigore dal 4 giugno 1936 al 22 dicembre 2008
