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[1]Il personale di comando e di pilotaggio e' inscritto in apposito albo.
[2]La gente dell'aria di prima categoria, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1, munita di autorizzazione al volo e' inscritta in apposite matricole.
[3]La gente dell'aria di seconda categoria, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1, inscritta separatamente in appositi registri.
[4]Le norme per la compilazione dell'albo, delle matricole e dei registri, di cui ai precedenti comma, sono stabilite con Regio decreto emanato su proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le corporazioni.
Testo in vigore dal 13 marzo 1934 al 4 giugno 1936
