Art. 66 — Sospensione del giudizio di qualificazione
Articolo soppresso dalla l. 6 febbraio 1979, n. 42.
Abrogato dal 1 ottobre 1978
Articolo soppresso dalla l. 6 febbraio 1979, n. 42.
Abrogato dal 1 ottobre 1978
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1967 al 1 ottobre 1978. 96 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il giudizio di qualificazione e' sospeso nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per mancanze punibili con la riduzione dello stipendio o con sanzione piu' grave. La sospensione di cui al precedente comma ha luogo anche in pendenza di procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente. La sospensione del giudizio dura fino alla definizione del procedimento penale o di quello disciplinare. Definiti i procedimenti suddetti, il giudizio di qualificazione deve essere espresso entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione anche per gli anni successivi a quello in cui ne e' iniziata la sospensione.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 6 FEBBRAIO 1979, N. 42
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art66 · fonte del testo
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