Art. 65 — Giudizio di qualificazione
Articolo soppresso dalla l. 6 febbraio 1979, n. 42.
Abrogato dal 1 ottobre 1978
Articolo soppresso dalla l. 6 febbraio 1979, n. 42.
Abrogato dal 1 ottobre 1978
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1967 al 1 ottobre 1978. 134 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Al personale che abbia conseguito la nomina a stabile viene annualmente attribuito un giudizio di qualificazione circa il servizio prestato e le attitudini dimostrate nel periodo preso in esame. Il giudizio si esprime per mezzo della compilazione, per ogni dipendente, di un rapporto informativo e della assegnazione, sulla base di questo, di una delle seguenti qualificazioni: eccezionale; lodevole; normale; mediocre; insufficiente. Il giudizio di qualificazione attribuito al dipendente si intende confermato per gli anni successivi, fino ad un massimo di tre anni, se l'Azienda, d'ufficio, non modifichi il giudizio o se il dipendente non abbia chiesto una nuova valutazione ai fini della qualificazione. Il termine entro il quale il dipendente puo' chiedere la revisione del giudizio e' fissato al 30 giugno di ciascun anno. L'Azienda ha l'obbligo di pronunciarsi entro il 30 settembre successivo.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 6 FEBBRAIO 1979, N. 42
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art65 · fonte del testo
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