Art. 53 — Obbligo di seguire la via gerarchica

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Le istanze ed i reclami devono essere presentati a mezzo del superiore immediato. La mancata osservanza di questa procedura autorizza l'Azienda a non prendere in considerazione le istanze ed i reclami predetti. Il superiore immediato ha l'obbligo di far pervenire al loro indirizzo, per il tramite gerarchico, le istanze ed i reclami che gli siano presentati, allegando un rapporto contenente le notizie necessarie per deliberare in merito. I dipendenti dell'Azienda possono, tuttavia, presentare direttamente all'autorita' cui sono indirizzati, le istanze ed i reclami, allorquando, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione con l'osservanza della via gerarchica, non sia loro pervenuta risposta. Sempre per il tramite gerarchico, si possono far pervenire, in sede superiore, pieghi suggellati.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art53 · fonte del testo

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