Art. 54 — Ricorsi gerarchici
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 128 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Contro i provvedimenti delle autorita' ferroviarie e' ammesso ricorso gerarchico fino ai direttori centrali e ai direttori compartimentali, i quali provvedono definitivamente ove non sia diversamente disposto. Contro i provvedimenti di tali autorita' e' ammessa, invece, ricorso al direttore generale il quale decide in via definitiva; contro i provvedimenti del direttore generale e' ammesso ricorso al Ministro. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data in cui il provvedimento soggetto ad impugnativa viene comunicato all'interessato, oppure dalla data in cui l'interessato medesimo ne ha avuta, altrimenti, adeguata conoscenza. La comunicazione e' fatta mediante consegna di copia conforme dell'atto, ad opera del superiore gerarchico, ai personale interessato, che ne rilascia ricevuta sull'originale. Non sono applicabili ai ricorsi gerarchici le norme previste nell'articolo precedente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art54 · fonte del testo
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