Art. 47 — Obbligo dell'adempimento temporaneo di funzioni diverse di qualifica pari od inferiore, da quelle della qualifica di appartenenza

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Per esigenze di servizio, il personale puo' essere destinato temporaneamente a funzioni diverse, pari od inferiori, da quelle della qualifica rivestita, ancorche' proprie di altre qualifiche. Il provvedimento non puo' avere carattere punitivo. La destinazione ad altre funzioni, contemplata dal presente articolo, non puo' avere durata superiore ad un anno.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 26 dicembre 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art47 · fonte del testo

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