Art. 204 — Ammissione agli esami o scrutini in seguito a proscioglimento dai addebiti disciplinari o penali

I dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati esclusi da concorsi interni per esami, per aver riportato una qualificazione inferiore a quella di buono, a seguito di procedimento penale o disciplinare, o perche' sottoposti ai procedimenti medesimi e che successivamente siano stati prosciolti da ogni addebito o puniti con sanzione che non abbia comportato una qualificazione inferiore a buono, sono ammessi al primo concorso interno per il conferimento della conseguente promozione che e' attribuita con le modalita' previste dall'articolo 83, qualora riportino un punteggio non inferiore a quello dell'ultimo promosso nel concorso originario, anche in soprannumero. La suddetta condizione del punteggio non e' richiesta per i concorsi alle qualifiche di cui all'allegato 13.

Testo vigente dal 15 marzo 1967

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Che cosa è cambiato dal 15 marzo 1967

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 15 marzo 1967. 60 parole tolte, 120 parole aggiunte.

tolto: Le disposizioni di cui all'art. 83, relative all'ammissione agli esami o scrutini in seguito a proscioglimento da addebiti disciplinari o penali, si applicano anche a coloro che in base alle norme del precedente regolamento del personale siano stati esclusi dagli esami o scrutini in corso di svolgimento o non ancora effettuati alla data di entrata in vigore della presente leggeaggiunto: I dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati esclusi da concorsi interni per esami, per aver riportato una qualificazione inferiore a quella di buono, a seguito di procedimento penale o disciplinare, o perche' sottoposti ai procedimenti medesimi e che successivamente siano stati prosciolti da ogni addebito o puniti con sanzione che non abbia comportato una qualificazione inferiore a buono, sono ammessi al primo concorso interno per il conferimento della conseguente promozione che e' attribuita con le modalita' previste dall'articolo 83, qualora riportino un punteggio non inferiore a quello dell'ultimo promosso nel concorso originario, anche in soprannumero. La suddetta condizione del punteggio non e' richiesta per i concorsi alle qualifiche di cui all'allegato 13.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art204 · fonte del testo

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