Art. 142 — Osservanza ed effetto dei termini nel procedimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Fermi restando i termini previsti nei precedenti articoli, tutte le, volte che occorre fare contestazioni o rilievi all'incolpato, deve essergli accordato congruo termine, comunque non inferiore a dieci giorni, per la presentazione delle sue difese. L'incolpato ha facolta' di rinunciare ai termini stabiliti, purche' lo dichiari per iscritto. L'incolpato che non se ne avvalga entro i termini stabiliti, decade dalle facolta' previste in suo favore dal presente e dai precedenti articoli.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art142 · fonte del testo

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