Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È in contrasto con il principio di eguaglianza, anche nel suo aspetto di razionalità, oltre che con il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, che nella disciplina dello stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza, contenuta nella legge n. 833 del 1961, per quanto attiene alle infrazioni disciplinari, mentre per quelle per cui è prevista la perdita del grado è richiesto, obbligatoriamente, il deferimento alla Commissione di disciplina - davanti alla quale l'interessato può farsi assistere da un difensore - per quelle che comportano la cessazione della ferma volontaria per motivi disciplinari, investire o meno la Commissione rientra nel potere discrezionale del Comandante generale che irroga la sanzione. Non sussistono infatti nell'ordinamento militare ragioni particolari che per tale specie di illeciti - considerato che anche per essi, non diversamente a quelli colpiti con la perdita del grado, all'applicazione della sanzione consegue la risoluzione anticipata del rapporto di servizio - giustifichino la esclusione dalla garanzia di un giusto procedimento disciplinare modulato secondo le regole proprie di quell'ordinamento. Pertanto l'art. 45, primo comma, primo periodo, della legge 3 agosto 1961, n. 833, va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la necessità del diretto deferimento a Commissione di disciplina qualora in base alle risultanze di accertamenti disciplinari il Comandante di Corpo o di zona o delle scuole ritenga che al militare sia da infliggere la sanzione della cessazione dalla ferma volontaria o della rafferma, indicata alla lettera b) dell'art. 43 stessa legge. - V. S. n. 17/1991, con la quale una identica norma già contenuta nell'art. 66, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è stata dichiarata, per le medesime ragioni, costituzionalmente illegittima. red.: F.S. rev.: S.P.
Art. 45 Stato giuridico dei vicebrigadieri e del militari di truppa della Guardia di finanza · Art. 43 Stato giuridico dei vicebrigadieri e del militari di truppa della Guardia di finanza
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 2 giugno 1994 al 1 gennaio 2017. 128 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il comandante di Corpo o di zona o delle scuole qualora ritenga, in base alle risultanze di accertamenti disciplinari, che al militare sia da infliggere una delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 43, ne fa proposta, per tramite gerarchico, al comandante generale, il quale puo' anche disporre il deferimento a Commissione di disciplina; il comandante di Corpo o di zona o delle scuole qualora ritenga, invece, che il militare sia passibile di perdita del grado, ne ordina il deferimento a Commissione di disciplina. Il Ministro e il comandante generale possono disporre direttamente che siano eseguiti accertamenti disciplinari nei confronti di un militare per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 43. Ogni decisione, in tal caso, e' rimessa all'autorita' che ha disposto gli accertamenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art45 · fonte del testo
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