Corte costituzionale

Sentenza n. 197/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/05/1994 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45, primo

comma, della legge 3 agosto 1961, n. 833 (Stato giuridico dei

vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza)

promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1993 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Veneto, sul ricorso proposto da

Michele Novello contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 632

del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto Investito del ricorso proposto dal finanziere di mare Michele

Novello contro il Ministero della difesa per ottenere l'annullamento

del provvedimento di collocamento in congedo e di cessazione

autoritativa della ferma volontaria per motivi disciplinari disposta

dal Comandante generale della Guardia di finanza, il Tribunale

amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 45, primo comma, della legge 3 agosto 1961,

n. 833 (Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa

della Guardia di finanza), nella parte in cui non prescrive come

obbligatorio il deferimento alla Commissione di disciplina del

militare cui sia da infliggere la sanzione della cessazione della

ferma volontaria o della rafferma per motivi disciplinari.

La disposizione denunciata prevede che il Comandante di Corpo, di

zona o delle scuole della Guardia di finanza, qualora ritenga che al

militare sia da infliggere quale sanzione disciplinare di stato la

cessazione della ferma volontaria o della rafferma, ne faccia

proposta al Comandante generale, il quale può anche disporre il

deferimento alla Commissione di disciplina.

Il giudice rimettente osserva che, in questo caso, il Comandante

generale ha facoltà di provvedere direttamente, senza la garanzia di

un procedimento disciplinare, che è invece prevista dallo stesso

art. 45 per il militare il quale abbia commesso un'infrazione più

grave, passibile della perdita del grado, che ha analoghi effetti

quanto al permanere del

rapporto di servizio. Il Tribunale amministrativo regionale ritiene

che la stessa garanzia dovrebbe essere prevista per chi, pur avendo

commesso un'infrazione meno grave, sia passibile di una sanzione non

meno drastica che, con la cessazione della ferma volontaria, porta

all'espulsione.

Ad avviso del giudice rimettente la disciplina così descritta è

in contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza,

stabiliti dall'art. 3 della Costituzione, e con l'imparzialità ed il

buon andamento dell'amministrazione, voluti dall'art. 97 della

Costituzione. Lo stesso giudice ricorda che, con sentenza n. 17 del

1991, è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una

disposizione di analogo contenuto, prevista dall'art. 66, primo

comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, per i sottufficiali

dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale concerne la norma

che consente di disporre per motivi disciplinari la cessazione della

ferma volontaria o della rafferma dei vicebrigadieri e dei militari

della Guardia di finanza con provvedimento del Comandante generale,

senza previo deferimento alla Commissione di disciplina, con le

garanzie del relativo procedimento.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ritiene che

l'art. 45, primo comma, della legge 3 agosto 1961, n. 833, nella

parte in cui consente al Comandante generale di provvedere

all'espulsione dal Corpo anche senza un giudizio della Commissione di

disciplina, violi il principio di eguaglianza, sia irragionevole ed

in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della

pubblica amministrazione.

2. - La questione è fondata.

Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di una disposizione

di analogo contenuto, prevista per i sottufficiali dell'Esercito,

della Marina e dell'Aeronautica (art. 66, primo comma, della legge 31

luglio 1954, n. 599), la Corte ha già ritenuto (sentenza n. 17 del

1991) che nei due casi (perdita del grado o cessazione della ferma

volontaria per motivi disciplinari) ciò che incide definitivamente

ed in modo grave sul militare è la comune risoluzione del rapporto

di servizio ed il collocamento in congedo. Eppure solo chi ha

commesso l'illecito che può dar luogo alla perdita del grado ha la

garanzia di un procedimento dinanzi alla Commissione di disciplina,

che consente di farsi assistere da un difensore. Per le infrazioni

passibili di cessazione della ferma rientra invece nel potere

discrezionale del Comandante generale, che irroga la sanzione,

investire o meno la Commissione. Questa situazione è stata appunto

considerata in contrasto con il principio di eguaglianza, anche nel

suo aspetto di razionalità. Inoltre, secondo le valutazioni espresse

dalla Corte con la sentenza richiamata, non sussistono ragioni

particolari dell'ordinamento militare che inducano a ritenere non

applicabile la garanzia di un giusto procedimento disciplinare,

modulato secondo le regole proprie di quell'ordinamento. La

necessità di esperire questo procedimento risponde anche ad una

esigenza di imparzialità e di buon andamento della pubblica

amministrazione, se è in questione la risoluzione anticipata,

rispetto al normale termine di scadenza, del rapporto di servizio

basato sulla ferma volontaria o sulla rafferma.

La disposizione denunciata è pertanto costituzionalmente

illegittima nella parte in cui non prevede la necessità di

deferimento alla Commissione di disciplina.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, primo comma,

primo periodo, della legge 3 agosto 1961, n. 833 (Stato giuridico dei

vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza),

nella parte in cui non prevede il diretto deferimento a Commissione

di disciplina qualora in base alle risultanze di accertamenti

disciplinari il Comandante di Corpo o di zona o delle scuole ritenga

che al militare sia da infliggere la sanzione della cessazione dalla

ferma volontaria o dalla rafferma, indicata alla lettera b) dell'art.

43 della stessa legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 12 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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