Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017. 91 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il militare di truppa che dia scarso rendimento cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo. La cessazione dal servizio e' disposta previo parere delle autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. Al militare che cessi dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 17, a seconda della durata del servizio. Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo: tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art22 · fonte del testo
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