Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017. 292 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il militare di truppa che per effetto di ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie; previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio continuativo, salvo il disposto del comma successivo, ed e' collocato, a seconda dell'idoneita', in congedo o in congedo assoluto dal giorno in cui gli e' concessa la pensione o l'assegno. Il militare, puo' a domanda, continuare a rimanere in servizio continuativo qualora conservi la idoneita' al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneita' e' accertata dal Collegio medico legale. Il militare, che abbia: cessato dal servizio continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale sia in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, e' riammesso in servizio continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi piu' di due anni dalla cessazione dal servizio continuativo o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio continuativo, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di eta'. Per il periodo trascorso fuori dal servizio continuativo il militare e' considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennita', in aspettativa per infermita' proveniente da causa di servizio. Al militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione, si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni dell'articolo 17 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art20 · fonte del testo
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