Art. 40 — Divieto di con lo di attività,

L'operaio dello Stato non puo' svolgere le attivita' di qualsiasi natura, retribuite a carico dello Stato, delle legioni, delle Province del Comuni, degli altri Enti pubblici e di qualsiasi altra Amministrazione garantita o sussidiata dallo Stato, salvo le eccezioni stabilite per legge. L'esercizio di altre attivita', nei casi in cui non e' consentito il cumulo, importa di diritto la cessazione del rapporto di lavoro, salva l'applicazione delle norme relative al trattamento di quiescenza.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art40 · fonte del testo

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