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Il limite d'impegno, di cui all'art. 3 del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, per le annualita' relative ad opere straordinarie da eseguirsi in concessione, nonche' per contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali, e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1931-32, nella somma di L. 15.000.000. 3 4 5
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 novembre 1931, n. 1415, convertito senza modificazioni dalla L. 6 giugno 1932, n. 658, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La somma costituente il limite d'impegno di' cui all'art. 3 della legge 26 marzo 1931, n. 307, per annualita' relative ad opere straordinarie da eseguire in concessione, nonche' per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali, e' aumentata di L. 5.350.000 per contributi nella estinzione dei mutui, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, a favore di Provincie e Comuni per la esecuzione di opere urgenti di competenza degli enti medesimi".
Il Regio D.L. 1 ottobre 1931, n. 1443, convertito senza modificazioni dalla L. 17 marzo 1932, n. 282, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il limite di impegno stabilito dall'art. 3 della legge 26 marzo 1931, n. 307, per le annualita' relative ad opere straordinarie da eseguirsi in concessione nonche' per contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali e' aumentato per l'esercizio 1931-1932 di L. 2.268.025".
Il Regio D.L. 31 dicembre 1931, n. 1756, convertito senza modificazioni dalla L. 26 maggio 1932, n. 576, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che agli effetti del R. Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, "e' aumentato di lire 1.500.000 il limite d'impegno stabilito con l'art. 3 della legge 26 marzo 1931, n. 307, per le annualita' relative ad opere straordinarie da eseguirsi in concessione, nonche' per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali".
Testo in vigore dal 28 gennaio 1932 al 16 dicembre 2009
