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Il limite d'impegno, di cui all'art. 3 del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, per le annualita' relative ad opere straordinarie da eseguirsi in concessione, nonche' per contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali, e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1931-32, nella somma di L. 15.000.000. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 novembre 1931, n. 1415, convertito senza modificazioni dalla L. 6 giugno 1932, n. 658, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La somma costituente il limite d'impegno di' cui all'art. 3 della legge 26 marzo 1931, n. 307, per annualita' relative ad opere straordinarie da eseguire in concessione, nonche' per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali, e' aumentata di L. 5.350.000 per contributi nella estinzione dei mutui, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, a favore di Provincie e Comuni per la esecuzione di opere urgenti di competenza degli enti medesimi".
Testo in vigore dal 23 novembre 1931 al 12 dicembre 1931
