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Le assegnazioni autorizzate con l'art. 6 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36, sono fissate nella somma di L. 417.000.000 per ciascuno degli esercizi medesimi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 marzo 1934, n. 384
1La L. 1 marzo 1934, n. 384, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'assegnazione di cui all'art. 2 della legge 8 giugno 1933, n. 622, e' ridotta a L. 390.000.000 per l'esercizio 1934-35 ed e' fissata in L. 300.000.000 per ciascuna degli esercizi 1936-37 e 1937-38".
Testo in vigore dal 4 aprile 1934 al 16 dicembre 2009
