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Le assegnazioni autorizzate con l'art. 6 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36, sono fissate nella somma di L. 417.000.000 per ciascuno degli esercizi medesimi.
Testo in vigore dal 21 giugno 1933 al 4 aprile 1934
