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[1]((E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1929-30 la facolta' concessa ai Ministro per la marina dal decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sul fondo dei residui fino a totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative ad esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:
[2]Difese marittime e costiere - Armi e materiale da guerra per il miglioramento e la conservazione della efficienza bellica, ecc.
[3]Combustibili liquidi e solidi per la navigazione e per i servizi di bordo in genere; ecc.
[4]Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori principali ed accessori in navigazione e per il servizio di porto, ecc.
[5]Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi e provvista delle relative dotazioni, ecc.
[6]Materiali per lavori di manutenzione del naviglio esistente, ecc.)).
[7]7
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 24 maggio 1925.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mussolini - De' Stefani.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 giugno 1926, n. 910
7La L. 3 giugno 1926, n. 910 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha decorrenza dall'esercizio finanziario 1926-1927.
Testo in vigore dal 23 giugno 1926 al 16 dicembre 2009
