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[1]((E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1929-30 la facolta' concessa ai Ministro per la marina dal decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sul fondo dei residui fino a totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative ad esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:

[2]Difese marittime e costiere - Armi e materiale da guerra per il miglioramento e la conservazione della efficienza bellica, ecc.

[3]Combustibili liquidi e solidi per la navigazione e per i servizi di bordo in genere; ecc.

[4]Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori principali ed accessori in navigazione e per il servizio di porto, ecc.

[5]Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi e provvista delle relative dotazioni, ecc.

[6]Materiali per lavori di manutenzione del naviglio esistente, ecc.)).

[7]7

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 24 maggio 1925.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Mussolini - De' Stefani.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 giugno 1926, n. 910

7

La L. 3 giugno 1926, n. 910 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha decorrenza dall'esercizio finanziario 1926-1927.

Testo in vigore dal 23 giugno 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 giugno 1926

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1925 al 23 giugno 1926. 34 parole tolte, 91 parole aggiunte in 6 capoversi.

E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1929-30 la facolta' concessa tolto: al Ministero della aggiunto: ai Ministro per la marina dal decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplatitolto: , sul fondo dei residui fino a totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza … si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative ad esercizi precedenti, tolto: con estensione della facolta' medesima ai capitoli riflettenti le spese di materiali occorrenti per il servizio radiotelegrafico, le difese costiere, i fabbricati, le fortificazioni, le opere idrauliche ed i lavori portuali aggiunto: limitatamente ai capitoli di cui appresso:

aggiunto: Difese marittime e costiere - Armi e materiale da guerra per il miglioramento e la conservazione della efficienza bellica, ecc.

aggiunto: Combustibili liquidi e solidi per la navigazione e per i servizi di bordo in genere; ecc.

aggiunto: Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori principali ed accessori in navigazione e per il servizio di porto, ecc.

aggiunto: Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi e provvista delle relative dotazioni, ecc.

aggiunto: Materiali per lavori di manutenzione del naviglio esistente, ecc..

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 giugno 1926, n. 910

    La L. 3 giugno 1926, n. 910 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha decorrenza dall'esercizio finanziario 1926-1927.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1925-05-24;726~art6 · fonte del testo

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