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[1]E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1929-30 la facolta' concessa al Ministero della marina dal decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati, sul fondo dei residui fino a totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative ad esercizi precedenti, con estensione della facolta' medesima ai capitoli riflettenti le spese di materiali occorrenti per il servizio radiotelegrafico, le difese costiere, i fabbricati, le fortificazioni, le opere idrauliche ed i lavori portuali.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 24 maggio 1925.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - De' Stefani.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 30 maggio 1925 al 23 giugno 1926

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urn:nir:stato:legge:1925-05-24;726~art6 · fonte del testo

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