Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 maggio 1935 al 23 settembre 1935. Leggi il testo vigente →

[1]L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284; 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666, e 5 della legge 20 aprile 1933, n. 389, e' stabilita in milioni 160 per l'esercizio finanziario 1934-35, in milioni 300 per ciascuno degli esercizi 1935-36, 1936-37 e 1937-38 ed in milioni 140 per l'esercizio 1938-39. 1

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 5 febbraio 1934 - Anno XII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - JUNG

[6]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 aprile 1935, n. 542

1

La L. 18 aprile 1935, n. 542 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284; 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666; 5 della legge 20 aprile 1933, n. 389 e 5 della legge 5 febbraio 1934, n. 172, e' stabilita in milioni 200 per l'esercizio finanziario 1935-36, in milioni 300 per ciascuno degli esercizi 1936-37 e 1937-38 ed in milioni 240 per l'esercizio 1938-39".

Testo in vigore dal 24 maggio 1935 al 23 settembre 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 maggio 1935

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1934 al 24 maggio 1935.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 aprile 1935, n. 542

    La L. 18 aprile 1935, n. 542 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284; 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666; 5 della legge 20 aprile 1933, n. 389 e 5 della legge 5 febbraio 1934, n. 172, e' stabilita in milioni 200 per l'esercizio finanziario 1935-36, in milioni 300 per ciascuno degli esercizi 1936-37 e 1937-38 ed in milioni 240 per l'esercizio 1938-39".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-02-05;172~art5 · fonte del testo

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