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[1]L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284; 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666, e 5 della legge 20 aprile 1933, n. 389, e' stabilita in milioni 160 per l'esercizio finanziario 1934-35, in milioni 300 per ciascuno degli esercizi 1935-36, 1936-37 e 1937-38 ed in milioni 140 per l'esercizio 1938-39. 1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 5 febbraio 1934 - Anno XII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - JUNG
[6]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 aprile 1935, n. 542
1La L. 18 aprile 1935, n. 542 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284; 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666; 5 della legge 20 aprile 1933, n. 389 e 5 della legge 5 febbraio 1934, n. 172, e' stabilita in milioni 200 per l'esercizio finanziario 1935-36, in milioni 300 per ciascuno degli esercizi 1936-37 e 1937-38 ed in milioni 240 per l'esercizio 1938-39".
Testo in vigore dal 24 maggio 1935 al 23 settembre 1935
