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[1]L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284; 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666, e 5 della legge 20 aprile 1933, n. 389, e' stabilita in milioni 160 per l'esercizio finanziario 1934-35, in milioni 300 per ciascuno degli esercizi 1935-36, 1936-37 e 1937-38 ed in milioni 140 per l'esercizio 1938-39.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 5 febbraio 1934 - Anno XII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - JUNG
[6]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1934 al 24 maggio 1935
