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E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 200,000,000 per provvista e allestimento di materiali tecnici, per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione, nonche' per lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra ed alla sistemazione degli edifici militari. 1 2 3 4 5 6
Gli interventi su questo articolo(6)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 1 luglio 1926, n. 1227, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria autorizzata con l'art. 2 della legge 3 giugno 1926, n. 923, e' confermata nello stesso importo, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1927-28 al 1930-31 e, con la legge del bilancio, verra' annualmente ripartita fra i vari titoli di spesa".
L. 27 marzo 1930, n. 284
2La L. 27 marzo 1930, n. 284 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di L. 200.000.000 autorizzata con l'art. 2 della legge 3 giugno 1926, n. 923, e col R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1227, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, e' confermata nello stesso importo, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1935-36 e con la legge del bilancio verra' annualmente ripartita fra i vari titoli di spesa".
L. 1 giugno 1931, n. 666
3La L. 1 giugno 1931, n. 666, nel modificare l'art. 5, comma 1 della L. 27 marzo 1930, n. 284, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di L. 200.000.000 annui autorizzata con l'art. 5 della legge n. 284 del 27 marzo 1930 d'approvazione dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1930-31 e' aumentata di L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1935-36".
L. 20 aprile 1933, n. 389
4La L. 20 aprile 1933, n. 389, nel modificare l'art. 5, comma 1 della L. 27 marzo 1930, n. 284, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284, e 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666, e' stabilita in milioni 300 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1933-34 al 1937-38".
L. 5 febbraio 1934, n. 172
5La L. 5 febbraio 1934, n. 172, nel modificare l'art. 5, comma 1 della L. 27 marzo 1930, n. 284, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284; 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666, e 5 della legge 20 aprile 1933, n. 389, e' stabilita in milioni 160 per l'esercizio finanziario 1934-35, in milioni 300 per ciascuno degli esercizi 1935-36, 1936-37 e 1937-38 ed in milioni 140 per l'esercizio 1938-39".
L. 18 aprile 1935, n. 542
6La L. 18 aprile 1935, n. 542, nel modificare l'art. 5, comma 1 della L. 27 marzo 1930, n. 284, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284; 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666; 5 della legge 20 aprile 1933, n. 389 e 5 della legge 5 febbraio 1934, n. 172, e' stabilita in milioni 200 per l'esercizio finanziario 1935-36, in milioni 300 per ciascuno degli esercizi 1936-37 e 1937-38 ed in milioni 240 per l'esercizio 1938-39".
Testo in vigore dal 24 maggio 1935 al 23 settembre 1935
