Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 maggio 1933 al 8 marzo 1934. Leggi il testo vigente →

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 200,000,000 per provvista e allestimento di materiali tecnici, per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione, nonche' per lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra ed alla sistemazione degli edifici militari. 1 2 3 4

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 1 luglio 1926, n. 1227, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria autorizzata con l'art. 2 della legge 3 giugno 1926, n. 923, e' confermata nello stesso importo, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1927-28 al 1930-31 e, con la legge del bilancio, verra' annualmente ripartita fra i vari titoli di spesa".

L. 27 marzo 1930, n. 284

2

La L. 27 marzo 1930, n. 284 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di L. 200.000.000 autorizzata con l'art. 2 della legge 3 giugno 1926, n. 923, e col R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1227, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, e' confermata nello stesso importo, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1935-36 e con la legge del bilancio verra' annualmente ripartita fra i vari titoli di spesa".

L. 1 giugno 1931, n. 666

3

La L. 1 giugno 1931, n. 666, nel modificare l'art. 5, comma 1 della L. 27 marzo 1930, n. 284, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di L. 200.000.000 annui autorizzata con l'art. 5 della legge n. 284 del 27 marzo 1930 d'approvazione dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1930-31 e' aumentata di L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1935-36".

L. 20 aprile 1933, n. 389

4

La L. 20 aprile 1933, n. 389, nel modificare l'art. 5, comma 1 della L. 27 marzo 1930, n. 284, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284, e 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666, e' stabilita in milioni 300 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1933-34 al 1937-38".

Testo in vigore dal 25 maggio 1933 al 8 marzo 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1926

1926oggi
  1. 16 dicembre 2009 — oggiabrogatoper 17 anni
  2. 23 maggio 1936 — 16 dicembre 2009per 74 anni
  3. 1 maggio 1936 — 23 maggio 1936per 22 giorni
  4. 19 dicembre 1935 — 1 maggio 1936per 4 mesi
  5. 23 settembre 1935 — 19 dicembre 1935per 3 mesi
  6. 24 maggio 1935 — 23 settembre 1935per 4 mesi
  7. 8 marzo 1934 — 24 maggio 1935per un anno
  8. 25 maggio 1933 — 8 marzo 1934per 10 mesi
  9. 1 luglio 1931 — 25 maggio 1933per un anno
  10. 26 aprile 1930 — 1 luglio 1931per un anno
  11. 7 agosto 1926 — 26 aprile 1930per 4 anni
  12. 9 giugno 1926 — 7 agosto 1926testo originarioper un mese

Che cosa è cambiato dal 25 maggio 1933

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1931 al 25 maggio 1933.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 aprile 1933, n. 389

    La L. 20 aprile 1933, n. 389, nel modificare l'art. 5, comma 1 della L. 27 marzo 1930, n. 284, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284, e 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666, e' stabilita in milioni 300 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1933-34 al 1937-38".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-06-03;923~art2 · fonte del testo

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