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[1]L'assegnazione straordinaria di complessive L. 26.540.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, dall'articolo 5 della legge 25 gennaio 1934. n. 148 e dall'articolo 4 della legge 8 aprile 1935, n. 516, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di L. 600.000. 1
[2]L'assegnazione autorizzata con l'art. 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313 (convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) per l'impianto di campi dimostrativi, e' ridotta di lire 600.000.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 giugno 1937, n. 874
1La L. 7 giugno 1937, n. 874 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di complessive L. 27.140.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, dall'articolo 5 della legge 25 gennaio 1934, n. 148, dall'articolo 4 della legga 8 aprile 1935, n. 516 e dall'articolo 3 della legge 16 aprile 1936, n. 825, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di lire 540.000".
Testo in vigore dal 7 luglio 1937 al 15 giugno 1938
