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[1]L'assegnazione straordinaria di complessive L. 26.540.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, dall'articolo 5 della legge 25 gennaio 1934. n. 148 e dall'articolo 4 della legge 8 aprile 1935, n. 516, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di L. 600.000.
[2]L'assegnazione autorizzata con l'art. 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313 (convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) per l'impianto di campi dimostrativi, e' ridotta di lire 600.000.
Testo in vigore dal 16 maggio 1936 al 7 luglio 1937
