Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1937 al 15 giugno 1938. Leggi il testo vigente →
[1]L'assegnazione straordinaria di complessive L. 25.500.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'art. 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, dall'art. 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, e dall'art. 5 della legge 25 gennaio 1934, n. 148 per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di L. 1.040.000. 1 2
[2]L'assegnazione stabilita per l'esercizio 1935-36, ai sensi del n. 2 dell'art. 121 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per le opere di bonifica di competenza statale a pagamento differito, e' ridotta di L. 1.040.000,
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 aprile 1936, n. 825
1La L. 16 aprile 1936, n. 825, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di complessive L. 26.540.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, dall'articolo 5 della legge 25 gennaio 1934. n. 148 e dall'articolo 4 della legge 8 aprile 1935, n. 516, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di L. 600.000".
L. 7 giugno 1937, n. 874
2La L. 7 giugno 1937, n. 874, ha disposto (con l'art. 3. comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di complessive L. 27.140.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, dall'articolo 5 della legge 25 gennaio 1934, n. 148, dall'articolo 4 della legga 8 aprile 1935, n. 516 e dall'articolo 3 della legge 16 aprile 1936, n. 825, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di lire 540.000".
Testo in vigore dal 7 luglio 1937 al 15 giugno 1938
