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[1]L'assegnazione straordinaria di complessive L. 25.500.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'art. 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, dall'art. 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, e dall'art. 5 della legge 25 gennaio 1934, n. 148 per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di L. 1.040.000.
[2]L'assegnazione stabilita per l'esercizio 1935-36, ai sensi del n. 2 dell'art. 121 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per le opere di bonifica di competenza statale a pagamento differito, e' ridotta di L. 1.040.000,
Testo in vigore dal 7 maggio 1935 al 31 maggio 1936
