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[1]L'assegnazione straordinaria di complessive L. 22.000.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'art. 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, e dall'art. 4 della legge 3 aprile 1933, 354, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di L. 3.500.000.1 2 3 4 5
[2]L'assegnazione stabilita per l'esercizio 1934-35, ai sensi del n. 2 dell'art. 121 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per le opere di bonifica di competenza statale a pagamento differito, e' ridotta di L. 1.500.000.
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 aprile 1935, n. 516
1La L. 8 aprile 1935, n. 516 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di complessive L. 25.500.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'art. 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, dall'art. 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, e dall'art. 5 della legge 25 gennaio 1934, n. 148 per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di L. 1.040.000".
L. 16 aprile 1936, n. 825
2La L. 16 aprile 1936, n. 825 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di complessive L. 26.540.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, dall'articolo 5 della legge 25 gennaio 1934. n. 148 e dall'articolo 4 della legge 8 aprile 1935, n. 516, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di L. 600.000".
L. 7 giugno 1937, n. 874
3La L. 7 giugno 1937, n. 874 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di complessive L. 27.140.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, dall'articolo 5 della legge 25 gennaio 1934, n. 148, dall'articolo 4 della legga 8 aprile 1935, n. 516 e dall'articolo 3 della legge 16 aprile 1936, n. 825, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di lire 540.000".
L. 2 maggio 1938, n. 602
4La L. 2 maggio 1938, n. 602 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di complessive L. 27.680.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'art. 5 della legge 17 marzo 1932, n, 290, dall'art. 4 della legga 3 aprile 1933, n. 354, dall'art. 5 della legge 25 gennaio 1934, n. 148, dall'art. 4 della legge 8 aprile 1935, n. 516, dall'articolo 3 della legge 16 aprile 1936, n. 825, e dall'art. 3 della legge 7 giugno 1937. n. 874, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di L. 940.000".
L. 16 giugno 1939, n. 848
5La L. 16 giugno 1939, n. 848 nel modificare l'art. 3, comma 1 della L. 2 maggio 1938, n. 602 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria autorizzata dall'art. 3 della legge 2 maggio 1938, n. 602, e precedenti disposizioni, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di L. 1.040.000".
Testo in vigore dal 9 luglio 1939 al 23 giugno 1940
