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[1]L'assegnazione straordinaria di complessive L. 22.000.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'art. 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, e dall'art. 4 della legge 3 aprile 1933, 354, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di L. 3.500.000.
[2]L'assegnazione stabilita per l'esercizio 1934-35, ai sensi del n. 2 dell'art. 121 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per le opere di bonifica di competenza statale a pagamento differito, e' ridotta di L. 1.500.000.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1934 al 22 maggio 1935
