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[1]Il limite d'impegno, nell'esercizio 1925.26, per le sovvenzioni di costruzioni ferroviarie, di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, agli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540, all'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, e all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, e' fissato in L. 8.000,000. 2
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 maggio 1925
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]De' Stefani.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 4 settembre 1925, n. 1589, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite d'impegno per le sovvenzioni di costruzioni ferroviarie, (...) fissato, per l'esercizio 1925-26, in L. 8,000,000, dall'art. 3 della legge 24 maggio 1925, n. 727, e' elevato a L. 20,000,000".
Testo in vigore dal 21 settembre 1925 al 16 dicembre 2009
