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[1]Il limite d'impegno, nell'esercizio 1925.26, per le sovvenzioni di costruzioni ferroviarie, di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, agli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540, all'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, e all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, e' fissato in L. 8.000,000.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 maggio 1925
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]De' Stefani.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
[7]Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
Testo in vigore dal 29 maggio 1925 al 21 settembre 1925
