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[1]Sono stabiliti, per l'esercizio 1940-41, i seguenti limiti d'impegno;
[2]L. 4.500.000 per le annualita' occorrenti per le sovvenzioni previste dal testo unico sulle acque e sugli impianti, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XVII, n. 1775, e con le norme stabilite nelle relative leggi speciali che restano prorogate a tutti gli effetti fino al 30 giugno 1941-XIX per i contributi a favore di Comuni ed altri Enti interessati per l'edilizia scolastica, gli acquedotti e le opere igieniche e sanitarie;
[3]L. 16.000.000 per le annualita' occorrenti per i contributi a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti ed Enti autonomi per costruzione di case popolari.3
[4]Il termine di costruzione, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, e' prorogato al 31 dicembre 1941-XIX.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 gennaio 1941, n. 105
3La L. 20 gennaio 1941, n. 105 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Il limite d'impegno di 16.000.000 di cui all'art. 5 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 542, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1940-XIX-1941-XX, e' aumentato di L. 2.000.000 per provvedere al pagamento del contributo dello Stato nell'estinzione di una parte dei mutui di cui al precedente comma."
Testo in vigore dal 28 marzo 1941 al 30 marzo 1941
