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[1]Sono stabiliti, per l'esercizio 1940-41, i seguenti limiti d'impegno;
[2]L. 4.500.000 per le annualita' occorrenti per le sovvenzioni previste dal testo unico sulle acque e sugli impianti, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XVII, n. 1775, e con le norme stabilite nelle relative leggi speciali che restano prorogate a tutti gli effetti fino al 30 giugno 1941-XIX per i contributi a favore di Comuni ed altri Enti interessati per l'edilizia scolastica, gli acquedotti e le opere igieniche e sanitarie;
[3]L. 16.000.000 per le annualita' occorrenti per i contributi a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti ed Enti autonomi per costruzione di case popolari.
[4]Il termine di costruzione, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, e' prorogato al 31 dicembre 1941-XIX.
Testo in vigore dal 13 giugno 1940 al 28 marzo 1941
