Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' autorizzata la spesa di L. 125.000.000 per provvedere al completamento di opere straordinarie in genere a pagamento non differito.1
[2]E' autorizzata altresi' la spesa di L. 25.000.000 per la costruzione ed il completamento di edifici pubblici ad uso uffici dell'Amministrazione finanziaria. 6
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 febbraio 1941, n. 59
1La L. 11 febbraio 1941, n. 59 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "E' aumentata di lire 4.753.000 la spesa autorizzata con l'articolo 4 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 542, per provvedere al completamento di opere straordinarie in genere a pagamento non differito".
Regio D.L. 19 maggio 1941, n. 413
6Il Regio D.L. 19 maggio 1941, n. 413 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "E' aumentata di ulteriori L. 15.887.000 la spesa autorizzata con l'art. 4 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 542, per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito."
Testo in vigore dal 31 maggio 1941 al 16 dicembre 2009
