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[1]E' autorizzata la spesa di L. 125.000.000 per provvedere al completamento di opere straordinarie in genere a pagamento non differito.
[2]E' autorizzata altresi' la spesa di L. 25.000.000 per la costruzione ed il completamento di edifici pubblici ad uso uffici dell'Amministrazione finanziaria.
Testo in vigore dal 13 giugno 1940 al 12 marzo 1941
